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Sez. 1, Sentenza n. 25932 del 23/12/2015 (Rv. 638286 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO | IRAP - Privilegio ex art. 2752, comma 1, c.c., come modificato dall'art. 39 del d.l. n. 159 del 2007 - Applicazione anche ai crediti sorti in epoca anteriore alla modifica - Fondamento - Art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011 - Sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2013 - Effetti.
Stato
decisa il 2015-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638286-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DELLO STATO

Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, va riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica, ad opera dell'art. 39 del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., nella l. n. 222 del 2007, dell'art. 2752, comma 1, c.c., che ha esteso il privilegio a tale credito, alla luce di una interpretazione estensiva della norma, giustificata da un'esigenza di certezza nella riscossione del credito per il reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, che ha ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'ILOR e soggetta alla medesima disciplina per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione. Tale interpretazione, del resto, è stata confermata dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif., nella l. n. 111 del 2011, né su essa ha inciso la declaratoria d'incostituzionalità dell'ultimo periodo del successivo comma 40 (Corte cost., sentenza n. 170 del 2013), i cui effetti restano limitati alle ipotesi in cui le menzionate norme consentivano, dopo la maturazione della preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali già ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non a quelle in cui la preclusione non si è ancora verificata per essere tuttora in corso l'accertamento del passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 1, Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 39, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 37 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 40 CORTE COST., Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)