Sez. L, Sentenza n. 6699 del 07/12/1982 (Rv. 424330 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
In Cassazione, la possibilità di correggere la motivazione della sentenza del giudice di appello, mantenendo fermo il dispositivo, è consentito solo quando la motivazione medesima sia erronea in diritto ed essa possa essere sostituita da altra motivazione esclusivamente di diritto, e conforme al dispositivo, ma non già quando la motivazione debba essere modificata, o addirittura sostituita, in fatto e in diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)