Sez. 2, Sentenza n. 2440 del 14/03/1988 (Rv. 458211 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI - DENUNZIA DI OMESSA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - CONDIZIONI - DENUNZIA DI OMESSA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il potere della Corte di Cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo ai sensi del secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ. può essere esercitato allorquando, essendo conforme al diritto la decisione contenuta nel dispositivo, non lo sia la motivazione. Pertanto, tale potere non sussiste nel diverso caso in cui sia denunziata l'omessa motivazione della sentenza impugnata, sia perché esso non consente un apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata diverso da quello compiuto dal giudice del merito, sia perché la Mancanza della motivazione non consente di accertare se la pronuncia sul punto sia stata motivata da erronee considerazioni giuridiche o da valutazioni di fatto. (Conf 6699/82, mass n 424330; (Conf 4505/81, mass n 415215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)