Sez. 5 - , Ordinanza n. 904 del 16/01/2019 (Rv. 652264 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE | Accessione - Opere fatte di un terzo con materiali propri - Consenso preventivo del proprietario - Buona fede del terzo - Ius tollendi - Insussistenza - Diritti del costruttore - Compimento della costruzione su concessione del proprietario del suolo conferita con un contratto nullo.
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - ESCLUSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE
In virtù del principio dell'accessione il proprietario del suolo acquista la proprietà delle costruzioni e delle piantagioni fin dal momento in cui esse vengono dal terzo eseguito con materiali propri e si inseriscono e si incorporano nel suolo, salva la facoltà dello "ius tollendi", data allo stesso proprietario, al fine di non rendere la sua condizione del tutto dipendente dal fatto più o meno arbitrario del terzo; qualora tale facoltà non sia o non possa essere esercitata (per essere, le opere considerate, state eseguite a sua scienza e senza opposizione o in buona fede) al terzo spetta solamente un diritto di credito da farsi valere nei confronti del proprietario del suolo. Detta disciplina dell'accessione è applicabile anche quando il terzo abbia avuto la disponibilità del fondo e la concessione ad eseguire dette opere dal proprietario dello stesso fondo in base ad un titolo radicalmente nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)