Sez. 2, Sentenza n. 1949 del 20/07/1962 (Rv. 253056 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DI UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - CONSENSO PREVENTIVO DEL PROPRIETARIO - BUONA FEDE DEL TERZO - IUS TOLLENDI - INSUSSISTENZA - DIRITTI DEL COSTRUTTORE - COMPIMENTO DELLA COSTRUZIONE SU CONCESSIONE DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO CONFERITA CON UN CONTRATTO NULLO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DI UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - CONSENSO PREVENTIVO DEL PROPRIETARIO - BUONA FEDE DEL TERZO - IUS TOLLENDI - INSUSSISTENZA - DIRITTI DEL COSTRUTTORE - COMPIMENTO DELLA COSTRUZIONE SU CONCESSIONE DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO CONFERITA CON UN CONTRATTO NULLO.*
In virtu del principio dell'accessione il proprietario del sullo acquista la proprieta delle costruzioni e delle piantagioni fin dal momento in cui esse vengono dal terzo eseguito con materiali propri e si inseriscono e si incorporano nel suolo, salva la facolta, data allo stesso proprietario, dello ius tollendi, al fine di non rendere la di lui condizione del tutto dipendente dal fatto pio o meno arbitrario DL terzo; qualora tale facolta non sia o non possa essere esercitata (per essere, le opere considerate, state eseguite a sua scienza e senza opposizione o in buona fede) al terzo non spetta che un diritto di credito da farsi valere nei confronti del proprietario del suolo. Detta disciplina dell'accessione e applicabile anche quando il terzo abbia avuto la disponibilita del fondo e la concessione ad eseguire 6e opere predette dal proprietario dello stesso fondo in base a titolo radicalmente nullo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)