Sez. 5, Sentenza n. 16077 del 26/06/2013 (Rv. 627163 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazioni "prima casa" - Mantenimento a seguito di alienazione entro cinque anni purché con successivo acquisto entro l'anno - Condizioni - Nuovo acquisto a titolo gratuito - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, il mantenimento dei benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" spetta, ai sensi del punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, anche nel caso di nuovo acquisto entro l'anno, da parte del contribuente, quando il nuovo immobile sia oggetto di trasferimento a titolo oneroso o anche, come nella specie, a titolo gratuito, per effetto di una nuova donazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 23/12/1988 num. 448 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)