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Sez. 5, Sentenza n. 23219 del 13/11/2015 (Rv. 637418 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazioni "prima casa" - Alienazione entro cinque anni - Mantenimento del beneficio - Condizioni - Nuovo acquisto entro l'anno - A titolo gratuito - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637418-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, il mantenimento dei benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" spetta, ai sensi del punto n. 4, nota II bis, parte prima, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, al contribuente che, pur avendo alienato l'immobile nel quinquennio, ne acquisti un altro a titolo oneroso o anche a titolo gratuito (nella specie, in virtù di donazione), atteso che l'agevolazione ed il credito d'imposta ex art. 7 della legge n. 448 del 1998 sono riconosciuti relativamente a tutti i trasferimenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 23/12/1988 num. 448 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)