Sez. 5, Sentenza n. 59 del 11/10/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119741 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DECLARATORIA DI CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - APPLICAZIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - RICHIESTA ESPLICITA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA ED APPLICAZIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - OMESSA RICHIESTA - INESISTENZA DELL'OBBLIGO.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - DECLARATORIA DI CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - APPLICAZIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - RICHIESTA ESPLICITA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA ED APPLICAZIONE DELLA CAUSA ESTINTIVA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - OMESSA RICHIESTA - INESISTENZA DELL'OBBLIGO.*
Se nel corso di un procedimento penale sopravviene una causa estintiva del reato, il giudice e tenuto a motivare il diniego del proscioglimento pieno nel merito soltanto quando vi sia un'esplicita richiesta motivata di assoluzione con formula piena a sensi del capoverso dell'art 152 cod proc pen, altrimenti si deve ritenere che il giudice, il quale siasi limitato ad applicare l'amnistia senza motivare il diniego di assoluzione piena nel merito a sensi della norma citata, abbia con cio stesso voluto escludere che vi fosse la prova evidente della insussistenza del fatto, o della estraneita del prevenuto al fatto medesimo o dell'inesistenza in esso degli estremi di reato, apparendo tale giudizio negativo del tutto implicito nella stessa applicazione della causa estintiva. (Conf 114766, anno 1970 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)