Sez. 5, Sentenza n. 212 del 04/02/1970 Ud. (dep. 30/06/1970) Rv. 114766 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - RICHIESTA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - RICHIESTA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
In tema di applicazione dell'art 152 cod proc pen vige il principio che, nei casi in cui il giudice applica una causa estintiva del reato, egli non ha l'Obbligo di una specifica motivazione sulle risultanze processuali per giustificare il mancato proscioglimento nel merito, perche la dichiarazione di Estinzione del reato implicitamente esclude la esistenza di prove che rendono evidente che si debba fare ricorso a quelle ampie formule di assoluzione elencate nell'art 152 cpv. Questo principio viene meno nel caso in cui vi sia una richiesta motivata di assoluzione con una delle cennate formule in tale evenienza occorre che il giudice, con adeguata motivazione, dia conto della decisione difforme, per dimostrare che egli ha portato il suo esame sulle argomentazioni dell'imputato e per dare atto del processo logico da lui seguito nel pervenire alla decisione con la quale non ha accolto la richiesta. (V 112297, 112268, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)