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Sez. 1, Sentenza n. 6254 del 25/10/1986 (Rv. 448505 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - REDDITI PRODOTTI DAI CONIUGI NEGLI ANNI ANTERIORI AL 1974 - ART. 4 LEGGE 12 NOVEMBRE 1976 N. 751 - PROCEDURA DI "DECUMULO" E RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA A CARICO DI CIASCUN CONIUGE - LIMITI DI APPLICABILITÀ - DETERMINAZIONE SINTETICA DELLO IMPONIBILE - INVOCABILITÀ DI DETTA PROCEDURA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448505-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - REDDITI PRODOTTI DAI CONIUGI NEGLI ANNI ANTERIORI AL 1974 - ART. 4 LEGGE 12 NOVEMBRE 1976 N. 751 - PROCEDURA DI "DECUMULO" E RILIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA A CARICO DI CIASCUN CONIUGE - LIMITI DI APPLICABILITÀ - DETERMINAZIONE SINTETICA DELLO IMPONIBILE - INVOCABILITÀ DI DETTA PROCEDURA - ESCLUSIONE.*

In tema d'imposta complementare sul reddito complessivo, e per il caso in cui l'amministrazione legittimamente proceda alla Determinazione sintetica dell'imponibile, come quando il contribuente abbia occultato una propria fonte di reddito (artt. 37 e 137 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), l'invocabilità da parte del contribuente medesimo della procedura di "decumulo" e riliquidazione dell'imposta a carico di ciascun coniuge, prevista dall'art. 4 della legge 12 novembre 1976 n. 751 in Sede di adeguamento alla declaratoria d'incostituzionalità del cumulo dei redditi fra coniugi, resta esclusa per effetto dell'espressa eccezione posta dall'ultimo comma del medesimo art. 4 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 284 del 1985).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST., Legge 12/11/1976 num. 751 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)