diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 644 del 26/01/1988 (Rv. 457095 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DI CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO O PREVIDENZIALI E RELATIVA OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE - FORME E TERMINI.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457095-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DI CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO O PREVIDENZIALI E RELATIVA OPPOSIZIONE - COMPETENZA DEL PRETORE - FORME E TERMINI.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, competente ad emettere il decreto ingiuntivo per il pagamento di crediti derivanti da rapporti di lavoro o previdenziali è il pretore, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ. in relazione al primo comma dell'art. 637 dello stesso codice, e la relativa opposizione dev'essere proposta, davanti allo stesso giudice, con le forme del rito del lavoro, e cioè con ricorso (artt. 414 e 415 cod. proc. civ.) depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni dalla notifica del decreto (art. 641 cod. proc. civ.), intendendosi per procedimento ordinario di opposizione - richiamato dal secondo comma dell'art. 645 cod. proc. civ. - quello proprio dei rapporti per i quali il procedimento monitorio è stato instaurato. (V 5616/86, mass n 448505; (V 5155/85, mass n 442469).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 646, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)