diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1861 del 10/06/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112804 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO -CONDOTTA COLPOSA DEL LAVORATORE - RILEVANZA -LIMITAZIONE ALLA COLPA GRAVE - ILLEGITTIMITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1969-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112804-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO -CONDOTTA COLPOSA DEL LAVORATORE - RILEVANZA -LIMITAZIONE ALLA COLPA GRAVE - ILLEGITTIMITA - CRITERI.*

E arbitrario limitare il concorso causale della condotta del lavoratore, in tema di infortuni sul lavoro, ai soli casi in cui tale condotta sia stata 'in modo rilevante imprudente, imperita o negligentè la limitazione e contraria sia ai principi generali sulla colpa sia al disposto dell'art 6 d P R 27 aprile 1955, n 547, che, nel sancire i doveri dei lavoratori, impone loro l'Obbligo non solo di segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai suoi preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonche le altre condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, ma anche di adoperarsi direttamente, nell'ambito delle loro competenze e possibilita, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli.*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 6, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)