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Sez. L - , Sentenza n. 10631 del 02/05/2017 (Rv. 644090 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratto di fornitura di lavoro temporaneo - Art. 43, comma 1, della l. n. 449 del 1997 - Individuazione di modalità di accesso al lavoro temporaneo diverse da quelle previste dalla l. n. 196 del 1997 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644090-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, l'art. 43, comma 1, della l. n. 449 del 1997 non individua modalità di accesso al lavoro temporaneo differenti da quelle previste dalla l. n. 196 del 1997, in quanto non prevede, nè autorizza, alcuna deroga alla disciplina in quest'ultima contemplata, sicchè la sua violazione determina la trasformazione del contratto di lavoro interinale in ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 43 com. 1 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)