Sez. L - , Sentenza n. 25265 del 09/12/2016 (Rv. 642228 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratto di fornitura di lavoro temporaneo - Mera indicazione della causale prevista da accordo collettivo - Insufficienza - Fondamento - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di fornitura di lavoro temporaneo, per la validità del contratto intercorso tra fornitore e utilizzatore, disciplinato dalla l. n. 196 del 1997, non è sufficiente la mera enunciazione, in esso, della causale prevista dall'Accordo dell'11 marzo 1999 fra l'Unione Industriali e le 00.SS., genericamente riferita a "fabbisogni di maggior organico connessi a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili", ma è necessario che la stessa sia meglio esplicitata avuto riguardo al contesto della peculiare situazione dell'impresa utilizzatrice e delle sue esigenze produttive; dalla genericità della causale deriva la nullità del suddetto contratto, cui conseguono le sanzioni previste dall'art. 10 della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1 com. 2, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)