Sez. 2, Sentenza n. 2411 del 18/05/1978 (Rv. 391812 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVA DEL DANNO - NECESSITA - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE CONTENUTE NEL CODICE CIVILE O INTEGRATIVE DI ESSO - IDENTIFICAZIONE DEL DANNO NELLA VIOLAZIONE DELLA DISTANZA - ULTERIORE PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVA DEL DANNO - NECESSITA - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE CONTENUTE NEL CODICE CIVILE O INTEGRATIVE DI ESSO - IDENTIFICAZIONE DEL DANNO NELLA VIOLAZIONE DELLA DISTANZA - ULTERIORE PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
L'art 872 cod civ, nel concedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme speciali di edilizia, subordina la condanna al risarcimento alla prova del danno, mentre, quando il danno derivi dalla violazione di norme sulle distanze contenute nel codice civile o integrative di esso, il danno si identifica nella violazione della distanza prescritta, e al danneggiato compete il risarcimento senza necessita di ulteriore prova, qualora egli rinunci alla riduzione in pristino.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)