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Sez. 2, Sentenza n. 3503 del 09/04/1987 (Rv. 452500 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - DIRITTO ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO - PRESUPPOSTO - ESISTENZA DEL DANNO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452500-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - DIRITTO ALLA RIDUZIONE IN PRISTINO - PRESUPPOSTO - ESISTENZA DEL DANNO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il capoverso dell'art. 872 cod. civ. - secondo il quale colui che per effetto della trasgressione di norme edilizie speciali ha subito danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino in ipotesi di violazione delle norme contenute nella Sezione successiva dello stesso capo del codice civile o da questa richiamate - deve interpretarsi nel senso che l'Onere della prova dell'effettiva sussistenza del danno riguarda esclusivamente le norme edilizie diverse da quelle integrative del codice civile, per le quali compete soltanto il diritto al risarcimento, se e nella misura in cui si sia verificato il danno, mentre il diritto alla riduzione in pristino, mediante la demolizione della costruzione sino al limite della distanza prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali, sorge per il solo fatto dell'indicata violazione di tali norme indipendentemente dall'effettiva esistenza del danno. (V 2411/78, mass n 391812; (Conf 1838/82, mass n 419679).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)