Sez. U, Sentenza n. 1284 del 20/02/1996 (Rv. 495911 - 01)
ACQUE - ACQUE SOTTERRANEE - IN GENERE | Licenze per l'attingimento - Facoltà di concessione - Spettanza all'ingegnere capo del genio civile ex art. 56 R.D. n. 1775 del 1933 estensivamente interpretato - Sopravvenienza dell'art. 9 D.Lgs. n. 275 del 1993 - Carattere innovativo e non interpretativo - Effetto retroattivo - Esclusione.
ACQUE - ACQUE SOTTERRANEE - IN GENERE
La norma di cui al comma 3 bis dell'art. 56 del R.D. n. 1775 del 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque), introdotta dall'art. 9 D. Lgs. n. 275 del 1993, per il quale le disposizioni di cui al predetto art. 56 si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali, non ha carattere interpretativo, ma è norma innovativa, intesa a limitare la portata del medesimo articolo in tema di attingimento; con la conseguenza che, in relazione a fattispecie anteriori all'entrata in vigore dell'indicato comma 3 bis, l'art. 56 del citato R.D., nella parte in cui prevede la facoltà dell'ingegnere capo del genio civile di concedere licenze per l'attingimento di acque pubbliche, continua ed essere interpretabile estensivamente, nel senso che identica facoltà è da ritenere stabilita anche con riguardo alle acque pubbliche sotterranee, sia pure con i necessari adattamenti delle condizioni che la lettera della disposizione prescrive in relazione al caso delle acque di superficie.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 56, Decreto Legisl. 12/07/1993 num. 275 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)