Sez. 2, Sentenza n. 9248 del 19/04/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161017 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTEGRALITÀ - NECESSITÀ - RISARCIMENTO SOLO PARZIALMENTE AD OPERA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: REFURTIVA RECUPERATA PARTE DALLA POLIZIA, PARTE RESIDUA RESTITUITA DALL'IMPUTATO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - INTEGRALITÀ - NECESSITÀ - RISARCIMENTO SOLO PARZIALMENTE AD OPERA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: REFURTIVA RECUPERATA PARTE DALLA POLIZIA, PARTE RESIDUA RESTITUITA DALL'IMPUTATO.*
Ai fini dell'attenuante della riparazione del danno nella Forma del risarcimento, questo deve essere integrale e conseguente alla condotta volontaria, se non spontanea, dell'agente. Pertanto, se esso si sia verificato solo parzialmente per l'attività dell'imputato, l'attenuante in questione non può trovare applicazione. (nella specie, recupero di parte della refurtiva ad opera della polizia, parte residua restituita dall'imputato). (Conf mass n 154750; (Conf mass n 152492; (Conf mass n 151818; (Conf mass n 151819).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)