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Sez. 1, Sentenza n. 813 del 29/09/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151819 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1981-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151819-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE.*

Ai fini della concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non è sufficiente la restituzione delle cose oggetto dell'attività illecita, ma occorre anche che, anteriormente al giudizio di primo grado, l'imputato abbia provveduto a risarcire interamente il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato con il reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)