Sez. 1, Sentenza n. 3292 del 15/10/1968 (Rv. 336263 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - FARMACIE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - NATURA - CONTENUTO - INGERENZA DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE - ILLICEITA.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - FARMACIE - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - NATURA - CONTENUTO - INGERENZA DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE - ILLICEITA.*
L'autorizzazione a gestire una farmacia, che secondo la comune opinione ha natura di concessione e rientra nella categoria delle concessioni di un pubblico servizio, conferisce al titolare la facolta di esercitare l'attivita professionale inerente alla distribuzione dei medicinali alla popolazione e quindi il diritto alla conservazione ed all'esclusivo Esercizio di tale attivita per una determinata zona. Le modalita di Esercizio sono fissate dalla legge, che determina altresi i doveri del concessionario ed i poteri di vigilanza e di controllo della pubblica amministrazione diretti ad assicurare la regolarita e l'efficienza del servizio. Al di fuori dei casi nei quali e ammessa l'ingerenza dell' amministrazione nello svolgimento del servizio ogni eventuale provvedimento diretto ad annullare o a limitare l'Esercizio del diritto del concessionario deve qualificarsi illecito e lesivo del diritto soggettivo.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)