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Sez. U, Sentenza n. 4145 del 11/04/1995 (Rv. 491734 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia cooperativa con contributo statale - Disciplina ex art. 239 R.D. n. 1165 del 1938 - Competenza temporanea della Commissione centrale di vigilanza - Controversie concernenti l'obbligo contributivo per la gestione dei beni comuni e per l'erogazione dei servizi - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491734-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In materia di edilizia cooperativa con contributo statale, la disposizione dell'art. 239 del R.D. n. 1165 del 1938 (come modificato dall'art. unico del R.D.L. n. 473 del 1946) - che prevede una temporanea competenza della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica in materia di controversie condominiali - opera con esclusivo riguardo alle controversie aventi per oggetto la disciplina materiale delle cose di proprietà comune e i limiti (quantitativi, temporali e spaziali) dell'esercizio delle facoltà di godimento di esse da parte dei condomini, con esclusione, quindi, di quelle concernenti l'adempimento dell'obbligo di corrispondere all'amministrazione condominiale i contributi per la gestione dei beni comuni e per l'erogazione dei servizi, le quali appartengono alla giurisdizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 239, Regio Decr. Legge 17/05/1946 num. 473 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)