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Sez. 2, Sentenza n. 22333 del 18/10/2006 (Rv. 593029 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - RESTITUZIONE ALLE ESPORTAZIONI | Sanzione amministrativa finalizzata al recupero delle somme indebitamente percepite secondo la disciplina del regolamento CEE nr.3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987 - Applicazione del termine decadenziale di tre anni previsto dall'articolo 11, primo comma, del d.lgs. 8 novembre 1990 n.374 - Esclusione - Fondamento - Applicazione del termine generale quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981 n.689 - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593029-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - RESTITUZIONE ALLE ESPORTAZIONI

In tema di sanzioni amministrative finalizzate al recupero delle cosiddette "restituzioni all'esportazione" per aiuti finanziari indebitamente percepiti, secondo la disciplina, all'epoca vigente, del regolamento CEE nr. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987, va esclusa la applicabilità del termine decadenziale di tre anni di cui all'articolo 11, primo comma, del d.lgs. 8 novembre 1990 n.374. Stante il rinvio alle disposizioni interne di ciascuno Stato formulato dall'articolo 10, comma terzo, del suddetto regolamento, difatti le disposizioni cui deve farsi riferimento sono quelle contenute nel d.lgs. 8 novembre 1990 n. 374 (esportazioni di merci comunitarie e revisione degli accertamenti con riguardo ai diritti doganali), limitate a quelle che attengono all'"iter" cui l'amministrazione deve attenersi nel procedere agli accertamenti del caso (corrispondenti alla "revisione dell'accertamento doganale"), non essendovi ragioni che impongano l'applicabilità anche delle norme concernenti il termine di decadenza per l'accertamento. Sussiste infatti differenza tra il procedimento tributario e quello finalizzato al controllo di legittimità della erogazione comunitaria per l'esportazione in paesi terzi, in quest'ultimo caso dovendosi non già stabilire se è corretta o meno la pretesa tributaria dello Stato, ma verificare se l'esportatore abbia legittimamente percepito le somme erogate dalla Comunità. Trattandosi, dunque, di procedimento sanzionatorio amministrativo, regolato dalla legge 24 novembre 1981 n.689, deve valere - in difetto di diversa specifica previsione - il termine generale (quinquennale) entro il quale la pretesa sanzionatoria dello Stato viene ad estinguersi, non risultando inseriti nel procedimento, da norme specifiche, termini decadenziali intermedi.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 08/11/1990 num. 374 art. 11, Regolam. Commissione CEE 27/11/1987 num. 3665 art. 10, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)