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Sez. 1, Sentenza n. 1995 del 01/02/2005 (Rv. 579476 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Aiuti comunitari - Indebita percezione - Regolamento comunitario n. 2759 del 18 dicembre 1995 - Applicazione alle sanzioni previste da disposizioni comunitarie settoriali e a quelle previste da norme interne - Art. 3 - Prescrizione - Termine quadriennale - Applicabilità - Limiti - Applicazione della legge nazionale, anche preesistente, prevedente un termine più lungo - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579476-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

Il regolamento CEE n. 2988 del 18 dicembre 1995 ha introdotto una normativa generale allo scopo di "combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità" (terzo 'considerandò) e finisce per riferirsi a tutti gli atti di natura amministrativa adottati dalle autorità nazionali o comunitarie, miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto. Il termine di prescrizione quadriennale previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento in questione è, quindi, direttamente applicabile dalle autorità nazionali, comprese quelle doganali, in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo. Conseguentemente, in tema di sanzioni amministrative irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi della legge n. 989 del 1986, le disposizioni nazionali, quale l'art. 28 della legge n.689 del 1981, che prevedono un termine di prescrizione superiore a quattro anni non contrastano con il regolamento citato e devono essere applicate anche se preesistenti alla fonte normativa comunitaria.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/1995 num. 2988 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)