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Sez. 1, Sentenza n. 3509 del 14/04/1994 (Rv. 486182 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami | Vendita immobiliare - Sospensione dopo l'aggiudicazione - Reclamo avverso il relativo provvedimento - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486182-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami

Il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo al Tribunale Fallimentare contro il provvedimento, decisorio, del giudice delegato di sospensione, ex art. 108, terzo comma, Legge Fallimentare della vendita immobiliare dopo l'aggiudicazione, decorre dalla comunicazione del provvedimento medesimo, che deve essere eseguita dal cancelliere nelle forme previste dal codice di rito (artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. stesso codice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 45, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)