Sez. 1, Sentenza n. 386 del 11/02/1972 (Rv. 356281 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN GENERE - EDILIZIA - DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - AZIONE DELLA FINANZA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - PERIODO ANTERIORE ALLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962 - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - DECADENZA - IN GENERE - EDILIZIA - DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - AZIONE DELLA FINANZA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORDINARIA - PERIODO ANTERIORE ALLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962 - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DECORRENZA.*
L'art 136 della legge organica di registro, regolando il diritto alla percezione di supplemento di tassa, intende riferirsi non soltanto alle imposte suppletive vere e proprie, cioe a quelle applicabili rispetto ad un atto o denuncia per correggere errori od omissioni in Sede di registrazione, ma anche a qualsiasi tassazione integrativa di quella principale, sia suppletiva che complementare, ossia a tutte le imposte che vengono richieste dopo la registrazione. Questa conclusione e confermata dall'art 47, uc, della stessa legge di registro, che attribuisce la qualifica di 'supplementò ad una tassa che, alla stregua dei caratteri distintivi posti dal precedente art 7, dovrebbe considerarsi sicuramente complementare. Ne consegue che l'Azione della finanza per il pagamento dell'imposta ordinaria di registro, in caso di incorsa decadenza dalle agevolazioni tributarie concesse nel settore dell'edilizia con le leggi 2 luglio 1949, n 408, e 15 aprile 1954, n 112, si prescriveva, prima dell'entrata in vigore delle leggi 2 febbraio 1960, n 35, e 6 ottobre 1962, n 14 93, nel termine di tre anni, previsto dal suddetto art 136, decorrente dal momento successivo alla registrazione, in cui il diritto al supplemento di tassa poteva essere fatto valere dall'amministrazione. (Conf 2311'69, mass n 341710; 4024'68, mass n 337627; 3940'68, mass n 337479).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)