Sez. 1, Sentenza n. 3507 del 05/12/1972 (Rv. 361437 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - SUPPLETIVA E SPECIALE - PRIVILEGI - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - DALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - SUPPLETIVA E SPECIALE - PRIVILEGI - TERMINE TRIENNALE - DECORRENZA - DALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO.*
Il termine di tre anni, prefisso all' amministrazione finanziaria dall'art 136 della legge organica di registro per richiedere il pagamento di 'supplementi di tassà (in tale espressione intendesi compresa anche l'imposta complementare di registro), ed il termine, parimenti di tre anni, prefisso dall'art 97 della stessa legge per l'Esercizio del privilegio sui beni cui la tassa si riferisce, decorrono dalla data di registrazione dell'atto e non dalla data di accertamento del maggior valore. (Conf 1792'72, mass n 358767; V 386'72, mass n 356281; (V 962'67, mass n 327211).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 97 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)