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Sez. 1, Sentenza n. 4644 del 07/11/1989 (Rv. 464078 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - CASSAZIONE PER "ERRORES IN INDICANDO" - CONSEGUENZE - VALUTAZIONE DEI FATTI OPERATA DALLA SENTENZA CASSATA - CARATTERE VINCOLANTE - LIMITI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464078-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - CASSAZIONE PER "ERRORES IN INDICANDO" - CONSEGUENZE - VALUTAZIONE DEI FATTI OPERATA DALLA SENTENZA CASSATA - CARATTERE VINCOLANTE - LIMITI - ESTREMI.*

Il giudice del rinvio, nell'ipotesi di annullamento per "errores in iudicando", deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, ferma la valutazione dei fatti operata dalla sentenza cassata, salvo che questa valutazione, secondo il giudizio della Corte di Cassazione, sia stata compiuta alla luce di un errato principio giuridico, con la conseguenza che in tal caso il giudice di rinvio non potrà ad essa ritenersi vincolato, ma, proprio in ossequio al "dictum" della Corte di Cassazione, dovrà rinnovarla, nell'ottica dei principi di diritto enunciati nella pronuncia di annullamento. (V 5035/87, mass n 453636; (V 7818/86, mass n 449759; (V 2104/84, mass n 434146).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)