Sez. 2, Sentenza n. 2104 del 30/03/1984 (Rv. 434146 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO RISPETTIVO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CONTENUTO RISPETTIVO.*
Nel giudizio di rinvio i poteri del giudice sono diversi a seconda che la precedente sentenza di merito sia stata cassata per violazione di norme di diritto oppure per vizi di motivazione su punti decisivi: nel primo caso, il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente, ferma la valutazione dei fatti operata dalla sentenza cassata; nel secondo, invece, nel quale l'annullamento travolge le valutazioni e gli accertamenti compiuti da quest'ultima sentenza, detto giudice viene a trovarsi nella stessa pienezza di poteri di quello che ha emesso la sentenza cassata e può ammettere nuove prove (nei limiti consentiti dall'art. 394 cod. proc. civ.) e risolvere la controversia sulla base di nuovi presupposti obiettivi. (V 2779/83, mass n 427690; (V 4711/81, mass n 415446; (V 4370/80, mass n 408239).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)