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Sez. L, Sentenza n. 5527 del 18/03/2004 (Rv. 571306 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare - Termine contrattualmente fissato per effettuare la contestazione - Atto di contestazione - Natura - Atto unilaterale recettizio - Conseguenza.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571306-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, il termine per effettuare la contestazione, ove contrattualmente previsto, deve essere computato in relazione al momento in cui l'atto di contestazione perviene al lavoratore, in quanto trattasi di atto unilaterale recettizio, e non in relazione al momento in cui la contestazione viene elevata.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)