diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5393 del 07/05/1992 (Rv. 477127 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Presunzione di conoscenza (principio della cognizione) | Fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario - Rilevanza - Prova contraria - Onere del destinatario medesimo - Oggetto - Accertamento relativo - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477127-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - Presunzione di conoscenza (principio della cognizione)

La presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., degli atti recettizi in forma scritta (come, nella specie, la contestazione dell'addebito ai fini dell'irrogazione di sanzione disciplinare) giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, salva la prova, da parte del destinatario medesimo, dell'impossibilità di acquisire in concreto detta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà. L'accertamento, da parte del giudice del merito, della configurabilità o no di un simile evento si sostanza in un giudizio di fatto, che è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)