Sez. 3, Sentenza n. 1526 del 26/01/2010 (Rv. 611420 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO | Patto di rotatività - Beni dati in sostituzione - Necessità delle consegne - Valore non superiore ai beni sostituiti - Specificazione nel contratto - Finalità - Costituzione della garanzia - Esclusione - Opponibilità ai terzi - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO
Nel pegno rotativo, l'espressa previsione che la sostituzione dei beni oggetto di garanzia sia accompagnata dalla consegna, e che i beni in sostituzione non abbiano valore superiore ai precedenti, non costituiscono elementi essenziali del patto richiesti a pena di nullità, ma solo condizioni di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione del creditore su quanto ricevuto in pegno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)