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Sez. 3, Sentenza n. 1526 del 26/01/2010 (Rv. 611420 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO | Patto di rotatività - Beni dati in sostituzione - Necessità delle consegne - Valore non superiore ai beni sostituiti - Specificazione nel contratto - Finalità - Costituzione della garanzia - Esclusione - Opponibilità ai terzi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611420-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO

Nel pegno rotativo, l'espressa previsione che la sostituzione dei beni oggetto di garanzia sia accompagnata dalla consegna, e che i beni in sostituzione non abbiano valore superiore ai precedenti, non costituiscono elementi essenziali del patto richiesti a pena di nullità, ma solo condizioni di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione del creditore su quanto ricevuto in pegno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)