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Sez. 1, Sentenza n. 4520 del 05/03/2004 (Rv. 570806 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO | Patto di rotatività - Sostituzione dell'oggetto della garanzia - Effetti - Novazione del rapporto originario - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570806-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO

Il cosiddetto "pegno rotativo" - che si realizza quando, nella convenzione costitutiva della garanzia, le parti abbiano previsto la possibilità di sostituire i beni originariamente oggetto della garanzia medesima, sicché la sostituzione non determina effetti novativi sul rapporto iniziale - deve ritenersi legittimo a condizione che esso risulti da atto scritto avente data certa (da una convenzione, cioè, che preveda espressamente un siffatto meccanismo di sostituzione dei beni dati in pegno), che il bene originariamente oggetto del pegno sia stato consegnato al creditore pignoratizio, e che il bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello del primo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2786, Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)