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Sez. 1, Sentenza n. 287 del 22/02/1965 (Rv. 310467 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE.*
Stato
decisa il 1965-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310467-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE.*

Allorche il giudice, davanti al quale la domanda sia stata proposta nel termine stabilito dalla legge, dichiari la propria incompetenza, il termine da osservarsi per la riassunzione davanti al giudice competente non e piu quello originario prescritto per la proposizione della domanda, ma quello stabilito dall'art. 50 cod.proc.civ., per il quale la riassunzione deve avere luogo nel termine fissato dal giudice nella sentenza che ha dichiarata la incompetenza, o in Mancanza, entro sei mesi, dalla comunicazione di detta sentenza. Quando non risulti dagli Atti che la comunicazione sia avvenuta - e cio tanto nella ipotesi che essa e del tutto mancata, quanto in quella che non venga in alcun modo provata, deve ritenersi che la parte interessata abbia avuto conoscenza della sentenza solo nel giorno in cui essa le sia stata notificata. (Conf. 2616/63, 2290/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)