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Sez. 1, Sentenza n. 2606 del 09/07/1976 (Rv. 381402 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE - MANCATA O NON PROVATA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DI INCOMPETENZA - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE - DATA DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA DELLA COPIA DELLA PREDETTA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381402-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINE - MANCATA O NON PROVATA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA DI INCOMPETENZA - DECORRENZA DEL TERMINE - DALLA DATA DI NOTIFICAZIONE - DATA DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA DELLA COPIA DELLA PREDETTA SENTENZA - IRRILEVANZA.*

Il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, qualora sia mancata o non sia provata la comunicazione della sentenza di incompetenza, decorre dalla data in cui essa sia stata notificata: ne vale a spostare la decorrenza di tale termine la richiesta di copia autentica della sentenza stessa, da parte di colui che abbia, poi, provveduto alla riassunzione, poiche la attestazione di conformita apposta dal cancelliere in calce alla copia della sentenza, poi notificata, significa, in se considerata, solo che nella predetta data egli ha formato il documento, giusta l'istanza ricevutane. (Conf 671/72, mass n 356755; (Conf 287/65, mass n 310467).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)