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Sez. L, Sentenza n. 7191 del 24/06/1995 (Rv. 493088 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO | Malattie notoriamente evolutive - Raggiungimento della soglia invalidante successivamente alla presentazione della domanda di pensione - Fissazione dello stato invalidante in epoca coeva alle operazioni peritali - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493088-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO

Qualora l'insorgenza dello stato patologico giuridicamente rilevante ai fini del diritto alla pensione di invalidità sia successiva alla data di presentazione della domanda di pensione e sia collegata a malattie notoriamente evolutive (quali, nella specie, la broncopneumopatia cronica e l'artrosi grave) che assai improbabilmente raggiungono lo stadio di gravità legale solo all'atto delle operazioni peritali, la decorrenza dello stato invalidante non può essere fissata acriticamente in epoca immediatamente coeva alle dette operazioni, essendo invece consentito dall'analisi delle suddette malattie, anche congiunta a quella delle altre componenti morbose, ricavare un giudizio di attendibile retrodatazione della patologia rilevante, tranne in caso di assoluta mancanza di indizi sintomatici in tal senso.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)