Sez. L, Sentenza n. 6848 del 23/07/1994 (Rv. 487472 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO | Data di decorrenza - Individuazione - Criteri - Coincidenza con quella del deposito della relazione del consulente tecnico o della visita medico legale - Necessità - Esclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO
A norma dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 secondo cui, ove l'invalidità non sussista al momento della presentazione della domanda di pensione, la pensione medesima deve essere corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto, è necessario, al fine di individuare la data di detta decorrenza, accertare il momento in cui l'assicurato è divenuto realmente invalido nella misura stabilita dalla legge perché si abbia il diritto alla pensione. Tale momento, salvo casi eccezionali, non deve necessariamente coincidere con quello del deposito della relazione di consulenza tecnica, né con quello della visita medico-legale, ma deve essere accertato dal giudice del merito con la massima precisione possibile, attraverso un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e mediante l'uso di tutti i poteri di accertamento che il giudice ritenga più idonei, ivi compreso, se necessario, il ricorso ad ulteriori chiarimenti peritali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)