Sez. 1, Sentenza n. 11335 del 27/04/2026 (Rv. 677838-02)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Riconoscimento delle decisioni straniere - Obbligazioni alimentari - Mancato riconoscimento ex art. 24 del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 - Incompatibilità della decisione con altra resa tra le stesse parti nello Stato richiesto - Individuazione dell’incompatibilità - Criteri. GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
In tema di riconoscimento delle decisioni straniere in materia di obbligazioni alimentari, ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi di mancato riconoscimento previsto dall'art. dall'art. 24, lett. c), del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 per incompatibilità tra la decisione da riconoscere ed altra resa tra le stesse parti nello Stato richiesto, occorre verificare se le due pronunce producono effetti giuridici che si escludono reciprocamente, ciò che non accade qualora, a prescindere dai meri effetti economici, le statuizioni riguardano controversie tra loro del tutto distinte, oppure quando la decisione da ultimo adottata tiene conto dell'esistenza di quella precedente e dell'accordo delle parti in merito ad essa, coordinando le proprie statuizioni alle sorti della medesima e del relativo giudizio.
Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)