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Sez. 1 - , Sentenza n. 13412 del 17/05/2019 (Rv. 654257 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari - Artt. 27 reg. 44/2001/CE e 19 reg. 2201/2003/CE - Interpretazione - Litispendenza comunitaria - Violazione - Ostatività al riconoscimento degli effetti civili - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654257-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

Nelle controversie in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, qualora l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro successivamente adita abbia adottato una decisione poi divenuta definitiva, ancorché in violazione delle norme sulla litispendenza eurounitaria di cui all'art. 27 del Regolamento 44/2001/CE (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e all'art. 19 del Regolamento 2201/2003/CE (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), tale violazione - secondo quanto affermato da Corte di Giustizia U.E. nella sentenza del 16 gennaio 2019, C-386/17 - non consente all'autorità giurisdizionale nazionale, pur preventivamente adita, di negare, per questo solo motivo, il riconoscimento dell'efficacia alla decisione straniera, il cui giudicato si faccia valere incidentalmente nel processo preventivamente instaurato, trattandosi di norma processuale inerente la giurisdizione, esclusa dal parametro della manifesta contrarietà ad ordine pubblico.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)