Sez. 2, Sentenza n. 35932 del 20/05/2009 Ud. (dep. 16/09/2009) Rv. 245591 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Reato di frode brevettuale - Elemento psicologico - Dolo generico - Fattispecie.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
Il dolo nel reato di cui all'art. 88 R.D. n. 1127 del 1939 (frode brevettuale) è generico, e quindi si sostanzia nella consapevolezza dell'esistenza di un valido brevetto in frode al quale si pone il comportamento tenuto. (Nella fattispecie, relativa a cessione di preparati farmacologici contenenti principio attivo brevettato, la Corte ha specificato che il termine "spaccio" adoperato dalla citata disposizione di cui all'art. 88 RD n. 1127 del 1939 si riferisce a qualunque forma di cessione della sostanza, compresa la vendita).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 CORTE COST., Legge 10/02/2005 num. 30 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)