Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 06/11/2008 Ud. (dep. 21/01/2009) Rv. 242011 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Brevetti per specialità medicinali - Possibilità per i farmacisti di preparare medicinali su ricetta (cosiddetta eccezione galenica) - Ambito di applicazione - Fattispecie.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
In tema di tutela penale del diritto di proprietà industriale, la cosiddetta "eccezione galenica", ovvero la facoltà di preparazione di medicinali nelle farmacie in deroga alla esclusiva brevettuale, in quanto condizionata ai requisiti, già richiesti dall'abrogato art. 1 R.D. n. 1127 del 1939 e successivamente dall'art. 68 D.Lgs. n. 30 del 2005, della estemporaneità, del limite quantitativo e della garanzia sanitaria, è confinata nell'ambito artigianale, essendo quindi esclusa da quello industriale, e, proprio in virtù della natura derogatoria, deve essere interpretata restrittivamente. (Nella specie la Corte ha escluso, in applicazione di tali principi, che la vendita del principio attivo "finasteride", effettuata, a seguito di acquisto da produttore industriale, in violazione dell'esclusiva brevettuale riguardante il farmaco "propecia", non già per esigenze terapeutiche del paziente bensì per ragioni economiche, rientrasse nella predetta eccezione galenica).
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 1, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 88, Legge 10/02/2005 num. 30 art. 68, Legge 10/02/2005 num. 30 art. 127 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)