Sez. 1, Sentenza n. 3034 del 28/03/1987 (Rv. 452135 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - INFRAZIONI COMMESSE ANTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - POTERE DEL GIUDICE DI RIDURRE LA SANZIONE PECUNIARIA - SUSSISTENZA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE - INFRAZIONI COMMESSE ANTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - POTERE DEL GIUDICE DI RIDURRE LA SANZIONE PECUNIARIA - SUSSISTENZA.*
L'applicabilità della disciplina introdotta dal capo i della legge 24 novembre 1981 n. 689 a tutti i procedimenti pendenti relativi a violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, a norma dell'art. 40 della legge stessa, comporta che il giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 23, anche in relazione ad infrazioni consumate anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, può ridurre la sanzione pecuniaria inflitta con l'ingiunzione amministrativa.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)