Sez. 1, Sentenza n. 3175 del 27/04/1988 (Rv. 458645 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - PROCEDIMENTI PENDENTI - APPLICAZIONE - INFRAZIONI PREVISTE DA LEGGI REGIONALI - IRRILEVANZA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - PROCEDIMENTI PENDENTI - APPLICAZIONE - INFRAZIONI PREVISTE DA LEGGI REGIONALI - IRRILEVANZA.*
Le Disposizioni del capo primo della legge 24 novembre 1981 n. 689 sulle sanzioni amministrative, ivi incluse, pertanto, quelle inerenti ai limiti minimo e massimo della pena pecuniaria ed al potere del pretore, in Sede d'opposizione, di modificare entro detti limiti il "quantum" irrogato con il provvedimento amministrativo (artt. 10 e 23), trovano immediata applicazione, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 40, anche con riguardo ai procedimenti relativi ad infrazioni anteriormente commesse (siano esse depenalizzate dalla stessa legge o da leggi precedenti, ovvero contemplate "ab origine" come violazioni amministrative), senza eccezione o deroga per le infrazioni previste da leggi regionali (nella specie, legge regione Emilia-Romagna 2 maggio 1978 n. 13 sulla disciplina delle cave e torbiere). (V 7/87, mass n 449820; (V 3034/87, mass n 452135; (V 1879/85, mass n 439800).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge Reg. Emilia-Romagna 02/05/1978 num. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)