Sez. 1, Sentenza n. 9967 del 04/07/1984 Ud. (dep. 14/11/1984) Rv. 166633 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - PARTECIPE A BANDA ARMATA - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - PARTECIPE A BANDA ARMATA - NOZIONE.*
Si deve considerare "partecipe" della banda armata colui che, in modo consapevole, libero e continuato, aderisca all'associazione ed accetti, in maniera cosciente e responsabile, l'ordinamento della stessa e sia disposto con dedizione ad operare, nell'esplicazione di attività concrete, per il conseguimento della finalità associativa, in conformità alle norme o alla prassi che disciplinano la sua utilizzazione. Ne consegue che dovrà considerarsi "partecipe" l'associato, mai utilizzato in attività concrete o incaricato solo di fornire notizie in suo possesso o di procedere allo spoglio della stampa per rilevare dati e fatti utili all'organizzazione secondo le indicazioni di coloro che quel compito gli hanno assegnato e consistente nella mera rivelazione di materiale di dati predeterminati nel loro genere e nella esplicazione della quale al suo esecutore non risulta riservato alcun margine di discrezionalità. (V mass nn 136399, 136401, 138377, 145129 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)