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Sez. 1, Ordinanza n. 1475 del 07/06/1977 Cc. (dep. 06/07/1977) Rv. 136399 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FORMAZIONE DI BANDA ARMATA E PARTECIPAZIONE ALLA STESSA - DIFFERENZA DELLE DUE IPOTESI CRIMINOSE.*
Stato
decisa il 1977-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136399-01

REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FORMAZIONE DI BANDA ARMATA E PARTECIPAZIONE ALLA STESSA - DIFFERENZA DELLE DUE IPOTESI CRIMINOSE.*

Il reato di partecipazione a banda armata, previsto dal secondo comma dell'art 306 cod pen, costituisce una ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto al reato di formazione di banda armata, di cui al primo comma dell'articolo citato. Quest'ultimo, infatti, e un reato plurisoggettivo nel quale la necessaria cooperazione di piu persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entita di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, ossia l'associazione criminosa. Pertanto unico e il reato commesso da coloro che, con vincolo di solidarieta, formano o mantengono la banda armata. La partecipazione alla banda armata, invece, si concretizza nella manifestazione individuale di volonta di adesione alla banda gia formata ed e caratterizzata dalla non essenzialita alla esistenza dell'associazione; il 'partecipè non e un concorrente nel delitto di banda armata, e nella ipotesi di pluralita di partecipi si hanno altrettanti distinti reati di partecipazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)