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Sez. 4, Sentenza n. 11244 del 27/04/1987 Ud. (dep. 02/11/1987) Rv. 176927 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CIRCOLAZIONE STRADALE - VELOCITÀ - VIOLAZIONE DEI LIMITI ELASTICI - OBBLIGO DI INDICARE ARITMETICAMENTE IL LIMITE ENTRO IL QUALE SI SAREBBE DOVUTO CONTENERE LA VELOCITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176927-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CIRCOLAZIONE STRADALE - VELOCITÀ - VIOLAZIONE DEI LIMITI ELASTICI - OBBLIGO DI INDICARE ARITMETICAMENTE IL LIMITE ENTRO IL QUALE SI SAREBBE DOVUTO CONTENERE LA VELOCITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora non occorra accertare la specifica violazione di norme che prescrivono limiti fissi di velocità, ma debba giudicarsi unicamente della eccessività e della pericolosità di essa in relazione alla situazione dei luoghi, il giudice di merito non è tenuto né a misurare con precisione la velocità cui una parte è tenuta, né, tantomeno, a calcolare il limite al di sotto del quale sarebbe stato necessario mantenerla. È sufficiente, infatti, che il giudice, il quale non è obbligato per tale esigenza a ricorrere a calcoli di dinamica o di cinematica, indichi gli elementi di fatto e le logiche deduzioni in base alle quali egli ha valutato, sia pure approssimativamente, la velocità e dia adeguata ragione del convincimento formatosi circa la pericolosità o la non pericolosità della velocità in rapporto all'obiettiva situazione ambientale. (Conf mass n 116693 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)