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Sez. 4, Sentenza n. 2454 del 05/12/1970 Ud. (dep. 13/02/1971) Rv. 116693 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CIRCOLAZIONE STRADALE - VELOCITA - VIOLAZIONE DEI LIMITI ELASTICI - OBBLIGO DI INDICARE ARITMETICAMENTE IL LIMITE ENTRO IL QUALE SI SAREBBE DOVUTO CONTENERE LA VELOCITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116693-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - CIRCOLAZIONE STRADALE - VELOCITA - VIOLAZIONE DEI LIMITI ELASTICI - OBBLIGO DI INDICARE ARITMETICAMENTE IL LIMITE ENTRO IL QUALE SI SAREBBE DOVUTO CONTENERE LA VELOCITA - ESCLUSIONE.*

Qualora non occorra accertare la specifica violazione di norme che prescrivono limiti fissi di velocita, ma debba giudicarsi unicamente della eccessivita e della pericolosita di essa in relazione a norme di comportamento che impongano ai conducente una limitazione di velocita in maniera elastica o relativa, il giudice di merito non e tenuto ne a misurare con precisione la velocita di fatto tenuta, ne tanto meno a calcolare il limite al di sotto del quale sarebbe stato necessario mantenerla, essendo sufficiente che il giudice, il quale non e obbligato per tale esigenza a ricorrere a calcoli di dinamica e di cinematica, indichi gli elementi di fatto e le logiche deduzioni, in base ai quali egli ha valutato, sia pure approssimativamente, la velocita mantenuta e dia adeguata ragione del convincimento formatosi circa la pericolosita della stessa in rapporto all'obiettiva situazione ambientale.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)