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Sez. 3, Sentenza n. 16499 del 28/07/2011 (Rv. 618872 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO | Incapacità a testimoniare per interesse alla partecipazione al giudizio - Intervento di un fatto estintivo del diritto azionabile nel giudizio - Rilevanza ai fini della capacità a testimoniare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618872-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO

Colui che, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è incapace a testimoniare in un determinato giudizio perché titolare di un interesse che potrebbe legittimarlo a partecipare al giudizio medesimo, non riacquista la suddetta capacità per l'intervento di un fatto estintivo del diritto che egli potrebbe far valere, giacché l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un "posterius" rispetto alla configurabilità dell'interesse a partecipare al giudizio che la determina. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in controversia per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, aveva ritenuto capace a deporre il testimone rivendicante la proprietà del denaro versato in un conto estero ed asseritamente utilizzato dal convenuto per il pagamento del prezzo della compravendita, valorizzando, erroneamente, la circostanza che l'anzidetto testimone era stato soddisfatto nelle sue pretese creditorie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)