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Sez. 3, Ordinanza n. 19214 del 11/06/2026 (Rv. 679155-01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE | Testimone - Capacità - Valutazione nel momento della deposizione - Acquisizione della qualità di parte per successione "mortis causa" - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679155-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE

In tema di prova testimoniale, la capacità a deporre ex art. 246 c.p.c. va valutata con riferimento esclusivo al momento in cui la deposizione viene resa, cosicché l'eventuale assunzione della

qualità di parte, per successione a titolo universale nel rapporto controverso, in un momento successivo all'escussione, non determina l'incapacità retroattiva del testimone, né inficia la validità della prova già regolarmente acquisita, restando ogni valutazione circa la sua attendibilità affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se scevro da evidenti vizi logici.

Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)