Sez. 2, Sentenza n. 20250 del 25/09/2014 (Rv. 632333 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Dichiarazione di volerne profittare - Natura - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)