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Sez. 3, Sentenza n. 3747 del 23/02/2005 (Rv. 581699 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE | Dichiarazione di volerne profittare - Diritto potestativo - Forme e termini - Sussistenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581699-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - PRESCRIZIONE

La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)